bolli giudiziari e  diritti  di cancelleria


 

Not. Gaetano Petrelli

 

L’articolo 9, comma 22, della legge finanziaria 2002 proroga al al 1° marzo 2002 l’entrata in vigore del contributo unificato per gli atti giudiziari, in sostituzione di imposte di bollo e diritti di cancelleria per i procedimenti giurisdizionali, compresi quelli di volontaria giurisdizione, esecutivi e concorsuali (come previsto dall’art. 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488).

Le modalita’ di versamento del contributo unificato sono disciplinate dal D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126 (in G.U. n. 90 del 18.4.2001). In particolare, si puo’ optare:

- per le modalita’ previste dal D. Lgs. 237/1997 (e quindi tramite mod. F23) (per tale ipotesi, e’ stato previsto, con Nota Min. Fin. 21 giugno 2001 n. 118188, il codice tributo “941T”);

- per il versamento in conto corrente postale;

- per il versamento presso una tabaccheria (rivendita di generi di monopolio e valori bollati), in quest’ultimo caso, peraltro, solo previa stipula di apposita convenzione con i relativi gestori, ai sensi dell’art. 2;

- per il pagamento per via telematica, giusto decreto interministeriale da emanarsi.

A norma dell’art. 5, la ricevuta del pagamento e’ allegata all’atto giudiziario.